LOGICA DELLA CONTINGENZA. Su alcuni paragrafi dei «Lineamenti di filosofia del diritto»

1/2006, [:it]febbraio[:en]February[:] ISBN: 88-901301-0-5pp. 102 - 121

Abstract

Forse in nessun concetto come in quello di diritto è presente, nella filosofia hegeliana, la tensione tra la logica pura e astratta, che costruisce la determinatezza giuridica, e la sua realizzazione, la concreta vigenza ed effettualità, l’applicazione della norma al caso singolo. L’oscillazione della legge tra forma logica e attuazione storica è uno dei caratteri più problematici della positività del diritto, in quanto ripercorre al suo interno la dialettica fondamentale tra particolare e universale1. La legge giuridica si costituisce per Hegel secondo un movimento in cui, dall’astrattezza e generalità del suo contenuto, discende fino alla particolarità della fattispecie concreta. In questo movimento l’assolutezza del precetto giuridico viene a contatto con l’accidentalità del caso specifico, al quale essa deve essere applicata. L’elemento del quantitativo, la misura e le modalità secondo le quali la norma deve essere applicata, producono una modificazione all’interno del concetto logico di legge, aprendo la possibilità del suo scivolamento nell’arbitrio. In altre parole, la legge proprio in quanto deve essere applicata, finisce per allontanarsi dalla razionalità della sua formulazione astratta, tanto più aderirà alla particolarità del caso concreto. E allo stesso tempo quanto più rimarrà ferma nella logicità della sua astrattezza, tanto più sarà incapace di corrispondere alle determinazioni del singolo caso2
Due istanze si presentano come costanti nella filosofia del diritto hegeliana: la razionalità del diritto, che significa, in termini hegeliani, la sua necessità, e più genericamente la corrispondenza della norma a una sua intrinseca logica; e la positività del diritto, ovvero la sua codificazione in un ordinamento giuridico. La razionalità del diritto indica, in altre parole, una fondazione del diritto sulla base di principi non eteronomi che possano dare ragione della determinazione giuridica. La positività del diritto è indice della volontà di ricondurre il diritto alla legislazione statale e la sua esistenza alla vigenza di un testo normativo3. Tra queste due istanze si inserisce come «luogo e punto di partenza la volontà libera», tanto che «la libertà costituisce la sostanza e la destinazione del diritto, e il sistema giuridico è il regno della libertà realizzata, è il mondo dello spirito prodotto, come una seconda natura, dallo spirito stesso»4. A sua volta, la volontà libera ha una duplice significato, di posizione sul piano storico della razionalità giuridica, ma soprattutto di apertura del concetto logico di norma alla sua realizzazione. Ed è in tal senso che va intesa l’espressione hegeliana della libertà come sostanza (Substanz) e destinazione (Bestimmung) del diritto. La libertà è ciò su cui poggia il concetto logico di norma, ciò che sostiene la razionalità giuridica, ma è anche ciò verso cui tale razionalità nella sua concreta realizzazione è e deve essere diretta5. Ora, se il primo significato di libertà deve essere compreso innanzitutto all’interno della logica dei concetti, e può solo tendenzialmente essere individuato nella storia delle istituzioni umane, il secondo e più contraddittorio significato assume tutto il peso che la realtà storica impone alla logica dei concetti.
Da questo punto di vista, il diritto si trova sul terreno6 della libertà realizzata storicamente, sul piano dell’accidentalità delle vicende storiche. È così che la contingenza apre la via a una lettura della filosofia del diritto a partire dall’esistenza finita delle particolari determinazioni giuridiche. Quest’ultime operano la distensione della circolarità astratta del concetto logico di legge nelle sue manifestazioni storiche. In questa direzione sembra risultare più esplicito il senso della nota affermazione hegeliana: «der abstrakteBegriff der Idee des Willens ist überhaupt der freie Wille, der den freien Willen will».7

  1. La legge dello Stato si trova nella filosofia del diritto hegeliana all’interno della società civile. Marini evidenzia come il parallelismo posto da Hegel fra la triade logica concetto- realizzazione-idea e la triade storica famiglia-società civile-Stato metta in luce che «(…) la divaricazione o scissione che la società civile presenta fra universalità e particolarità, dove la prima è base formale e interna della seconda, corrisponde alla divaricazione o scissione che si verifica, nella logica dell’essenza, tra questa e l’apparenza; onde la società civile, regno della particolarità a cui sottostà l’universalità, è parallela al mondo dell’apparenza, fenome nico, a cui sottostà l’essenza (…)» (G. Marini, Aspetti sistematici della società civile hegeliana, in Filosofia XXVIII Torino 1977, p. 21).
  2. «Anzitutto si deve far risaltare la centralità che la filosofia del diritto e dello Stato ha nel pensiero hegeliano. Questa centralità dipende, da un lato, dallo sviluppo sistematico del procedimento dialettico all’interno della problematica dello Hegel, dall’altro, dalla generale tendenza del suo mondo culturale, in particolare del romanticismo, a superare l’individualismo illuministico e a concentrare la sua attenzione sull’oggettività storica (…). La filosofia hegeliana, costruendosi nella più piena aderenza alla problematica del tempo, tendeva quindi decisamente all’oggettività e infatti attraverso la dialettica Hegel cercava la mediazione di individualità e razionalità, cercava di calare nella particolarità storica l’universalità logica: ma se a questo scopo era ricolta l’indagine, non era proprio il mondo storico del diritto e dello stato che rappresentava la sfera più adeguata per una tale sintesi? Qui individualità e totalità si ponevano è necessariamente in rapporto dialettico, e la volontà assumeva forma oggettiva (…). Il pensiero politico e giuridico doveva così permettere allo Hegel di precisare la stessa fondamentale istanza della sua filosofia, e raffigurava il momento centrale della speculazione, quasi la sua verifica sperimentale» (A. Negri, Stato e diritto nel giovane Hegel, Padova 1958, p. 10).
  3. Cfr. A. Schiavone, Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny, Roma-Bari 1984, p. 24 ss.
  4. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, trad. it. a cura di V. Cicero, § 4 (in prosieguo Lineamenti).
  5. Il duplice significato di Bestimmung, come determinazione e destinazione, gioca nella logica hegeliana un ruolo non trascurabile. La libertà è la determinazione del diritto, ovvero ciò che costituisce il concetto logico di diritto, la sua forma, ed è allo stesso tempo la sua destinazione, ciò verso cui quel concetto è orientato. In questo senso, dal punto di vista del finito, la libertà assume anche il significato di un dover essere. Cfr. Hegel, Scienza della logica, trad. it. di A. Moni, Roma-Bari 1988, p. 119 e ss.
  6. «Il terreno (der Boden) del diritto è in generale lo spirituale, e precisamente il suo luogo e punto di partenza è la volontà libera» (Lineamenti § 4).
  7. Lineamenti § 27.
Scarica l'articolo Cita l'articolo
MLA
Castiglia, Irene. "LOGICA DELLA CONTINGENZA. Su alcuni paragrafi dei «Lineamenti di filosofia del diritto»". Pólemos I. 1. (2006): 102-121 https://www.rivistapolemos.it/logica-della-contingenza-su-alcuni-paragrafi-dei-lineamenti-di-filosofia-del-diritto/?lang=it
APA
Castiglia, . (2006). "LOGICA DELLA CONTINGENZA. Su alcuni paragrafi dei «Lineamenti di filosofia del diritto»". Pólemos I. (1). 102-121 https://www.rivistapolemos.it/logica-della-contingenza-su-alcuni-paragrafi-dei-lineamenti-di-filosofia-del-diritto/?lang=it
Chicago
Castiglia, Irene. 2006. "LOGICA DELLA CONTINGENZA. Su alcuni paragrafi dei «Lineamenti di filosofia del diritto»". Pólemos I (1). Donzelli Editore: 102-121. https://www.rivistapolemos.it/logica-della-contingenza-su-alcuni-paragrafi-dei-lineamenti-di-filosofia-del-diritto/?lang=it
RIS
BibTeX

Keyword

Archivio

Contatti

info » redazione[at]rivistapolemos.it
call for paper » cfp[at]rivistapolemos.it